Il caso
Il contenzioso concerneva una cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’anno di imposta 2017 (modello UNICO 2018) a seguito del disconoscimento del credito di imposta in relazione ad imposte assolte dal contribuente in Algeria in anni pregressi (2012 e 2013). Le ragioni del mancato riconoscimento del credito venivano correlate al fatto che le imposte estere si erano rese definitive negli anni 2012 e 2013 – ossia quando il datore di lavoro estero le aveva versate, come risultante dalle certificazioni prodotte dal contribuente, e la richiesta era stata, quindi, ritenuta dall’Ufficio tardiva. Con il ricorso il contribuente aveva messo in evidenza e documentato i seguenti elementi di fatto:
- era pacifico che aveva lavorato e pagato le imposte all’estero nel 2012 e 2013;
- aveva ottenuto le certificazioni CUD nel 2013 e nel 2014;
- aveva indicato il credito nella dichiarazione 2018 per l’anno di imposta 2017.
I suddetti elementi, secondo il ricorrente, non avrebbero inficiato in alcun modo il proprio diritto di credito ritenendo che lo stesso potesse essere recuperato “sine die” tramite il riporto in una qualunque dichiarazione successiva, con il solito limite del termine di prescrizione decennale.
I giudici di prime cure respingevano il ricorso con un’interpretazione restrittiva della disciplina domestica (art. 165 TUIR). In sostanza, secondo la Corte di primo grado, le detrazioni di imposta a tale titolo devono essere dichiarate nell’anno finanziario in cui maturano, nel rispetto del principio generale di annualità di imposta. La norma di riferimento andrebbe, quindi, interpretata nel senso che la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo cui appartiene il reddito prodotto e da cui deriva quel credito e non in uno successivo scelto dal contribuente a suo piacimento.
Un “no” allo sbarramento temporale
I giudici d’appello hanno rifermato la sentenza ritenendo erronea l’interpretazione offerta dal primo Giudice dell’art. 165 TUIR il quale non prevede, invece, alcun termine di decadenza (salvo l’ordinario decorso del termine di prescrizione). Il contribuente, ha affermato a chiare lettere la Corte lombarda, è unicamente tenuto a determinare correttamente l’importo del credito, secondo il criterio di competenza (il calcolo dell’ammontare del credito spettante va effettuato con riferimento al reddito complessivo ed all’imposta lorda e netta dell’anno in cui il reddito estero è stato dichiarato e assoggettato ad imposizione in Italia, mentre la detrazione spettante va operata dall’imposta dovuta per il periodo cui si riferisce la dichiarazione dei redditi nella quale la detrazione è richiesta). Non esiste, invece, alcuno sbarramento temporale per l’utilizzo di un credito per imposte assolte all’estero, in quanto l’obbligo di esporlo nella prima dichiarazione utile rispetto al momento in cui si rende definitiva l’imposizione all’estero è stato espressamente abrogato dal legislatore (salvo il decorso del termine di prescrizione che, nella specie, non era decorso).
L’orientamento prevalente. È stato ricordato sul punto il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale che si è espresso in termini del tutto analoghi. Per completezza si riporta solo la giurisprudenza di merito più recente: CTR della Lombardia, Sez. 4, Sentenza n. 792 del 24 febbraio 2021; CTR della Lombardia, Sez. 20, Sentenza n. 1339 del 2 aprile 2021; CTR della Lombardia, Sez. 8, Sentenza n. 1108 del 19 marzo 2021; CTR della Lombardia, Sez. 1, Sentenza n. 367 del 20 gennaio 2021).
In particolare, è stato riferimento alla motivazione contenuta in altra pronuncia della medesima Corte (sent. n. 792 del 24 febbraio 2021) in cui è stato affermato che deve attribuirsi rilevo decisivo al dato letterale (…) per cui il più volte citato art. 165 TUIR non pone alcun limite, sotto comminatoria di decadenza, alla facoltà del contribuente residente in Italia di portare in detrazione dal proprio reddito complessivo il credito maturato per imposte versate sui redditi da lui prodotti all’estero. In questa prospettiva, la regola sancita dall’art. 165 comma 4 secondo cui la detrazione può essere esposta nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta di cui allo stesso comma 1 qualora questo sia divenuto definitivo, può quindi essere intesa nel senso che essa pone il momento a partire dal quale il contribuente può avvalersi del credito d’imposta. La comminatoria di decadenza era prevista per l’omologo credito d’imposta in base al previgente testo unico delle imposte sui redditi, ma non è stata riprodotta nel DPR 917/86.
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