Il Decreto Emergenze è legge. Anche il Senato ha infatti
approvato il testo del ddl n. 1384,
recante “Misure organizzative urgenti per fronteggiare
situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza”, che prevede alcune
novità per la gestione operativa del PNRR, ma non solo.
Decreto Emergenze e attuazione PNRR: approvato il disegno di
legge
Il testo definitivo del provvedimento è così articolato:
Capo I – MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI
PARTICOLARE EMERGENZA
- Art. 1 -Interventi infrastrutturali e di riqualificazione
urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado,
vulnerabilità sociale e disagio giovanile - Art. 2 – Ulteriori misure urgenti per il contrasto della
scarsità idrica, per il potenziamento e l’adeguamento delle
infrastrutture idriche, nonché per il ciclo delle acque negli
impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento - Art. 2-bis – Misure urgenti per fronteggiare situazioni di
rischio idrogeologico - Art. 2-ter – Disposizioni urgenti in materia di recupero,
rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla
criminalità organizzata - Art. 2-quater – Interventi di risanamento dell’area
marino-costiera di Coroglio-Bagnoli - Art. 3 – Disposizioni urgenti in materia di protezione
civile - Art. 4 – Disposizioni urgenti in materia di lavoro
- Art. 5 – Disposizioni urgenti in materia di
infrastrutture - Art. 6 – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle
tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche - Art. 6-bis – Attività di formazione a iniziativa aziendale a
favore dei lavoratori - Art. 6-ter – Disposizioni in materia di efficacia dei decreti
di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico - Art. 7 – Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo
svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di
federazione sportiva
Capo II – DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR
- Art. 8 – Misure urgenti per l’attuazione della riforma
numero 4 del capitolo Repower del PNRR - Art. 9 – Disposizioni urgenti per l’attuazione della Riforma
1.1 degli istituti tecnici – M4C1 PNRR - Art. 9-bis – Disposizioni urgenti per l’attuazione della
riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della
Missione 4 – Componente 1 del PNRR - Art. 9-ter – Disposizioni in materia di risparmi di spesa
conseguenti al dimensionamento della rete scolastica - Art. 10 – Entrata in vigore
Rischio idrogeologico e beni demaniali
Nella legge di conversione sono state previste delle novità in
materia di rischio idrogeologico, con una norma
che riguarda immobili del demanio in dismissione, con la prelazione
nei confronti di soggetti che dimostrino, mediante apposita
attestazione della regione o degli enti regionali competenti, di
aver realizzato sugli immobili stessi, con proprie risorse
economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla
mitigazione del rischio idrogeologico, favorendo lo sviluppo e la
valorizzazione del territorio. Tale diritto è subordinato
all’ottenimento di un’attestazione della Regione ovvero degli enti
regionali competenti. Resta ferma la possibilità per la Regione e
gli enti locali di esercitare il diritto di opzione con riferimento
all’acquisto di tali beni in via prioritaria.
Protezione civile
Particolarmente articolato l’art. 3 che contiene nuove
disposizioni in relazione a:
- supporto delle strutture operative di protezione civile per il
Commissario straordinario per gli interventi funzionali alle
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica; - nuove risorse per le attività di progettazione finaliazzate
alla ricostruzione post sisma Marche-Umbria
2022/2023; - cessazione dello stato di emergenza per glii eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di
Casamicciola e il subentro nelle attività di assistenza alla
popolazione e di coordinamento degli interventi pianificati e non
ancora ultimati; - modifiche alla disciplina del Commissario straordinario per
l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei,
con la proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025
dell’operatività della struttura di supporto al Commissario
straordinario.
Le misure per il PNRR
Con gli articoli 8 e 9 e 9-bis vengono introdotte delle
disposizioni per l’accelerazione dell’attuazione del PNRR in
relazione alla riforma n. 4 del capitolo Repower del
PNRR prevedendo:
- all’art. 8, l’inserimento all’articolo 28 del d.Lgs. n.
199/2021 di due commi aggiuntivi, prevedendo un sistema di garanzie
per la mitigazione dei rischi di controparte connessi alla stipula
dei contratti a lungo termine di compravendita di energia elettrica
rinnovabile, nell’ambito della piattaforma di mercato organizzato
sviluppata dal Gestore dei mercati energetici (GME); - all’articolo 9, l’inserimento all’art. 26 del decreto-legge
n. 144 del 2022, del comma 4-bis, ai
sensi del quale l’adozione delle norme in materia di istituti
tecnici – attuative della Riforma 1.1 della M4C1 del PNRR – viene
demandata, in sede di prima applicazione, per l’anno scolastico
2025/2026, a un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito,
e non, come previsto per la disciplina a regime, ad uno o più
regolamenti di delegificazione
Infine l’art. 9-bis, inserito in fase di conversione, punta a
convertire in legge il decreto-legge n. 1 del 2025, recante misure
urgenti in materia di riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema
scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, mettendo a disposizione delle istituzioni
scolastiche nuove risorse a sostegno del dimensionamento, fermo
restando che esso adesso dovrà effettuato il 31 ottobre e non più
il 30 novembre di ciascun anno, mentre sono prorogabili gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale degli uffici
scolastici regionali in scadenza entro il 30 giugno 2025, fino al
completamento del processo di riorganizzazione di tali uffici,
attualmente in corso.
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